PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

      «3-ter. Il contribuente che ha figli in età scolare e che dichiara un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 30.000 euro può dedurre, dalla dichiarazione dei redditi, le spese per l'acquisto obbligatorio di libri di testo scolastici fino ad un importo annuo non superiore a 1.000 euro, previa attestazione tramite scontrino fiscale o ricevuta similare da cui si possano evincere con chiarezza l'opera acquistata e il prezzo pagato».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-ter dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutato in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.